Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Il rapporto di cui al comma 2 deve inoltre contenere:
a) l'informativa resa al paziente in merito alla condizione clinica dello stesso;
b) l'informativa resa al paziente relativamente ai trattamenti sanitari ancora attuabili, alle alternative terapeutiche e agli sviluppi clinici ancora possibili;
c) l'informativa resa al paziente relativamente al diritto di accedere alle cure palliative, specificando se lo stesso è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato il percorso;
3-bis. Il rapporto deve altresì indicare se le persone indicate al comma 1, siano state adeguatamente informate e abbiano avuto la possibilità di svolgere un colloquio con il paziente.