Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Qualora il parere di cui al comma 4 non sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette alla Direzione Sanitaria Territoriale e alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria ospedaliera di riferimento che ne conservano l'esito inserendolo in una piattaforma nazionale al fine di trasmetterlo al registro nazionale presso il Ministero della salute.
5-ter. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita non può essere presentata dal paziente prima che siano trascorsi dodici mesi dall'emanazione del parere sfavorevole del Comitato di cui al comma 4 che ha il compito di controllarla.