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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.02.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obiezione di coscienza)

  1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui all'articolo 5 e agli interventi in generale per la morte volontaria medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.
  2. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla morte volontaria medicalmente assistita o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
  3. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
  4. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare la morte volontaria medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
  5. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dal presente articolo e l'effettuazione degli interventi di morte volontaria medicalmente assistita richiesti secondo le modalità previste dal presente articolo. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.