Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il medico di medicina generale o il medico curante, con l'assistenza di uno psicologo, accertano, di volta in volta, la effettiva sussistenza di una manifestazione di volontà libera e consapevole, con particolare riferimento a eventuali condizioni di alterazioni di stato mentale, anche temporanee, o di carattere depressivo connesse alla patologia o di psicosi che possano averne condizionato la decisione.