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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.73.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
3.73.

  Al comma 1, dopo le parole: capace di prendere decisioni libere e consapevoli inserire le seguenti: , salvo il caso di richiesta da parte del fiduciario indicato secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 in caso di incapacità sopravvenuta dell'interessato,

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La richiesta può essere fatta dal fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 secondo le modalità previste dallo stesso articolo.;

   dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)

  1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alle parole «trattamenti sanitari» sono premesse le seguenti: «morte volontaria medicalmente assistita, nell'ipotesi in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni che la legge prevede,»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. La richiesta di accesso alla morte volontaria medicalmente assistita deve essere chiara e inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione, con la quale il richiedente attesta di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani ad essa relativi. La conferma della richiesta da parte del fiduciario deve essere chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto».