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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.2.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge disciplina la facoltà di ogni persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere l'assistenza medica necessaria, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
  2. Allo stesso modo, definisce i doveri del personale sanitario preposto all'assistenza di queste persone, definendone il quadro di azione e regolandone gli obblighi. Stabilisce infine i vincoli delle amministrazioni e delle istituzioni interessate a garantire il corretto esercizio del diritto riconosciuto dalla presente legge.

Art. 1-bis.
(Definizioni)

  1. Al fine della presente legge si intende per:

   a) morte volontaria medicalmente assistita, l'atto posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che prescrive o fornisce, su richiesta della persona in possesso dei requisiti, ogni supporto sanitario necessario per consentirle di porre fine alla propria vita in modo volontario, consapevole ed autonomo;

   b) eutanasia, l'atto deliberato e posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che pone fine rapidamente e senza dolore alla vita di una persona in possesso dei requisiti e che ne abbia fatto richiesta in modo volontario, consapevole ed autonomo, con lo scopo di evitargli sofferenze che non possono essere alleviate e ritenute insostenibili.

Art. 1-ter.
(Presupposti e requisiti)

  1. I presupposti che la persona deve possedere per accedere alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita o alla procedura di eutanasia, come espressione piena della propria libera volontà ed autodeterminazione, sono: la maggiore età, la cittadinanza o la residenza italiana da almeno un anno, la capacità di intendere e di volere, l'essere capace e cosciente al momento dell'attuazione della procedura e l'essere affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute dalla stessa persona intollerabili e che non possono essere alleviate.
  2. Tale persona deve altresì trovarsi in uno dei seguenti requisiti che devono essere certificati da un medico:

   a) essere affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta;

   b) essere portatrice di una condizione clinica irreversibile ed invalidante.

Art. 1-quater.
(Forma della richiesta)

  1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia deve essere formulata dalla persona sulla base di una decisione autonoma e consapevole della procedura da attuare. Tale procedura deve essere dettagliatamente illustrata dal medico e fornita alla persona per iscritto. La richiesta deve essere libera da condizionamenti esterni ed esplicita e può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme previste dall'articolo 602 del codice civile, datata e firmata in presenza di un testimone di maggiore età, che deve apporre la propria firma. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli permetta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà nonché il momento in cui viene effettuata.

Art. 1-quinquies.
(Modalità)

  1. La morte volontaria medicalmente assistita e l'eutanasia devono avvenire nel rispetto della dignità della persona ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.
  2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia deve essere presentata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia dello stesso paziente.
  3. Il medico che ha ricevuto la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia (medico richiedente) redige un rapporto sulle condizioni cliniche della persona e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra entro due giorni al Comitato di valutazione clinica e di garanzia territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica ad essa pertinente ed è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico della persona richiedente. Il medico che non ritiene sussistano le condizioni per le procedure di morte volontaria medicalmente assistita o eutanasia deve motivarlo per iscritto.
  4. Avverso tale diniego, la persona può presentare ricorso al Comitato di valutazione clinica e garanzia. Tale comitato entro il termine massimo di sette giorni, deve esprimere parere.
  5. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.
  6. Ove la valutazione sulla sussistenza dei requisiti sia favorevole, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, il Comitato di valutazione clinica e garanzia ne fornisce comunicazione al medico richiedente ed alla persona interessata.
  7. Ove la valutazione del comitato sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette entro due giorni, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla direzione sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.
  8. Ove il Comitato di valutazione clinica e garanzia rilevi l'assenza di uno o più requisiti, la persona può ricorrere ad un magistrato, che dovrà esprimersi entro un termine massimo di quindici giorni.
  9. La richiesta, la documentazione ed il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico.
  10. Il medico presente all'atto del decesso che avviene a seguito della procedura di morte volontaria medicalmente assistita è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà e che permangano i presupposti ed i requisiti di cui all'articolo 3.
  11. Il medico che attua la procedura di eutanasia deve verificare la sussistenza della volontà della persona e la sua capacità di intendere e volere anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo.
  12. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita o per eutanasia è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

Art. 1-sexies.
(Comitati di valutazione clinica e garanzia)

  1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle decisioni a cui sono chiamati, con regolamento del Ministero della Salute, da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati di valutazione clinica e garanzia presso le Aziende Sanitarie Territoriali.
  2. Tali organismi dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti e costituiti da professionisti con competenze cliniche, giuridiche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita o all'eutanasia.

Art. 1-septies.
(Obiezione di coscienza)

  1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia disciplinate dalla presente legge, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
  2. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera competente che dovrà catalogarla in un apposito registro.
  3. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tal caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione.
  4. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare la procedura di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente.
  5. Le Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale devono garantire le procedure di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia ove ricorrano le condizioni previste. Le regioni ne controllano e garantiscono l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

Art. 1-octies.
(Esclusione di punibilità)

  1. Le disposizioni degli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
  2. Le disposizioni contenute nell'articolo 579 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano attuato la procedura di eutanasia.
  3. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita o che abbia attuato la procedura di eutanasia prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero le seguenti condizioni:

   a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, come espressione piena della propria libera volontà ed autodeterminazione, sia stata effettuata da persona maggiorenne, con cittadinanza o residenza italiana da almeno un anno, capace di intendere e di volere, capace e cosciente al momento della procedura e la cui volontà sia stata inequivocabilmente accertata;

   b) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile ed invalidante;

   c) la persona richiedente sia stata affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella riteneva intollerabili nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Art. 1-novies.
(Disposizioni finali)

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:

   a) individua le risorse necessarie e le strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che faranno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia;

   b) definisce i protocolli e le modalità di assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita e all'eutanasia;

   c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico e sociale alla persona malata e ai suoi familiari;

   d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di eutanasia e di tutta la documentazione ad essa relativa.

  2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delle disposizioni di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.