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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.18.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.18.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 580 del codice penale)

  1. All'articolo 580 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza, si applica la reclusione da sei mesi a due anni quando l'autore convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza dello stesso. Non si applicano le disposizioni del secondo comma».

Art. 1-bis.
(Idratazione e alimentazione)

  1. Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, è sostituito dai seguenti: «Ai fini della presente legge, l'idratazione e l'alimentazione, anche se garantite attraverso ausili tecnici, non sono considerati trattamenti sanitari. La somministrazione di sostanze nutritive, in qualsiasi modalità, deve comunque seguire i criteri dell'appropriatezza medica».

Art. 1-ter.
(Obiezione di coscienza)

  1. Alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti: «Il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie hanno facoltà di presentare dichiarazione di obiezione di coscienza in relazione all'attuazione della presente legge qualora la sottoposizione o la rinuncia ai trattamenti sanitari ovvero il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4 contrastino con la deontologia professionale e con le buone pratiche socio-assistenziali. La dichiarazione è presentata in forma scritta al dirigente della struttura sanitaria nella quale il medico e gli altri esercenti le professioni sanitarie prestano servizio, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero dall'immissione in servizio del dichiarante, ha efficacia dal giorno stesso della presentazione e non può in alcun modo pregiudicare l'esercizio della professione. La dichiarazione può essere revocata con le medesime modalità previste dal presente comma e la revoca ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data di presentazione»;

   b) al comma 5 dell'articolo 4, dopo le parole: «in tutto o in parte, dal medico stesso» sono inserite le seguenti: «se questi non ha già presentato la dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 1, comma 6».

Art. 1-quater.
(Ambito di applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219)

  1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, le parole: «o privata» sono soppresse.

Art. 1-quinquies.
(Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita)

  1. All'articolo 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «A tal fine, è sempre garantita la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.»;

   b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

   «In presenza di sintomi refrattari ai trattamenti sanitari, accertati e monitorati dagli esperti in cure palliative che hanno preso in carico il paziente, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.».

Art. 1-sexies.
(Minori)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, dopo le parole: «in modo consono» sono inserite le seguenti: «alla sua età e».

Art. 1-septies.
(Situazioni di emergenza)

  1. All'articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, che impediscono di attendere la pronuncia del giudice tutelare di cui al comma 5, il medico e i componenti dell'équipe sanitaria garantiscono i trattamenti e le cure necessari».

Art. 1-octies.
(Revoca delle dichiarazioni anticipate di trattamento)

  1. Al quinto periodo del comma 6 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, le parole: «, con l'assistenza di due testimoni» sono soppresse.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.