Sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata