Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo il diritto di sollevare obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla morte volontaria medicalmente assistita o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.