Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Esclusione della punibilità)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano a coloro che abbiano agevolato il malato terminale che abbia presentato richiesta libera e documentata per ricevere assistenza medica in uno Stato estero allo scopo di porre fine coscientemente, volontariamente ed autonomamente alla propria vita, ad attivare, istruire e portare a termine la procedura.