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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.32.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
7.32.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 5, comma 7, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita di cui alla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura idonea ad accogliere persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini previsti dal presente comma.