Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 5, comma 7, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di morte volontaria medicalmente assistita di cui alla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza, manifestabile in qualsiasi momento senza requisiti di forma.