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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.25.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
7.25.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifica all'articolo 580 del codice penale)

  1. All'articolo 580 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza, si applica la reclusione da sei mesi a due anni quando l'autore convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza dello stesso. Non si applicano le disposizioni del secondo comma».