Sostituirlo con il seguente:
1. Ove la procedura di morte medicalmente assistita sia stata eseguita nel pieno e assoluto rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nessun rilievo penale sarà ascrivibile al medico e al personale sanitario e amministrativo che vi ha preso parte e a coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura.