Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Tali organismi dovranno essere multidisciplinari, autonomi, indipendenti e costituiti da professionisti con comprovate competenze giuridiche, medico-cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche in materia di consenso informato e fine vita, idonee a garantire il corretto, rigoroso ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l'adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita, la sussistenza in concreto di tali requisiti e del pieno rispetto delle modalità previste dalla presente legge per accedervi.