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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Obiezione di coscienza)

  1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui alla presente legge ed agli interventi per la procedura di morte volontaria medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata alla ASL territorialmente competente e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale pubblico, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita.
  2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione alla ASL territorialmente competente.
  3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare la morte volontaria medicalmente assistita, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
  4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge. Le regioni ne controllano e garantiscono l'attuazione del decreto del Ministero della salute di cui all'articolo 8.
  5. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi diretti a determinare la morte volontaria medicalmente assistita.