Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi, se esplicitamente autorizzato dal richiedente, della collaborazione di equipe multiprofessionali e acquisire il parere di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni indicate nell'articolo 3 il medico non trasmette la richiesta al comitato di cui all'articolo 6 motivando la sua decisione.