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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.33.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
5.33.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, redatta secondo le forme previste dal precedente articolo 4, comma 1, redige un rapporto sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente, sui trattamenti sanitari a cui è sottoposto e sulle motivazioni che l'hanno determinata, e lo inoltra al Comitato per l'etica nella clinica territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente e deve essere inoltrato al Comitato per l'etica entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta del paziente da parte del medico. Per poter accertare direttamente quanto riportato nel rapporto, prima di redigerlo, il medico interessato è tenuto a visitare in presenza il richiedente, anche recandosi presso il suo domicilio ove necessario in ragione delle condizioni di salute dello stesso. Nel rapporto, il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione o elemento di condizionamento da lui rilevato nel corso della visita da cui possa emergere che la richiesta di morte volontaria non sia libera, consapevole e informata.