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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.1.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
5.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modalità)

  1. La morte volontaria medicalmente assistita e l'eutanasia devono avvenire nel rispetto della dignità della persona ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso.
  2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia deve essere presentata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia dello stesso paziente.
  3. Il medico che ha ricevuto la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia (medico richiedente) redige un rapporto sulle condizioni cliniche della persona e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra entro due giorni al Comitato di valutazione clinica e di garanzia territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica ad essa pertinente ed è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico della persona richiedente. Il medico che non ritiene sussistano le condizioni per le procedure di morte volontaria medicalmente assistita o eutanasia deve motivarlo per iscritto.
  4. Avverso tale diniego, la persona può presentare ricorso al Comitato di valutazione clinica e garanzia. Tale comitato entro il termine massimo di sette giorni, deve esprimere parere.
  5. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha rifiutato tale percorso assistenziale.
  6. Ove la valutazione sulla sussistenza dei requisiti sia favorevole, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita o di eutanasia, il Comitato di valutazione clinica e garanzia ne fornisce comunicazione al medico richiedente ed alla persona interessata.
  7. Ove la valutazione del comitato sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette entro due giorni, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale o alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di riferimento, che dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o residenziale pubblica.
  8. Ove il Comitato di valutazione clinica e garanzia rilevi l'assenza di uno o più requisiti, la persona può ricorrere ad un magistrato, che dovrà esprimersi entro un termine massimo di quindici giorni.
  9. La richiesta, la documentazione ed il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico.
  10. Il medico presente all'atto del decesso che avviene a seguito della procedura di morte volontaria medicalmente assistita è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà e che permangano i presupposti ed i requisiti di cui all'articolo 3.
  11. Il medico che attua la procedura di eutanasia deve verificare la sussistenza della volontà della persona e la sua capacità di intendere e volere anche avvalendosi della collaborazione di uno psicologo.
  12. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita o per eutanasia è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.