stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.05.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
5.05.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obiezione di coscienza)

  1. Il personale medico ed esercente le attività e professioni sanitarie, non è tenuto a prendere parte alle attività e procedure finalizzate all'eutanasia di cui alla presente legge, qualora sollevi obiezione di coscienza, con dichiarazione scritta comunicata in qualsiasi momento al direttore dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
  2. L'obiezione può essere revocata in qualsiasi momento mediante la comunicazione di cui al comma 1.
  3. L'obiezione di coscienza esonera il personale medico ed esercente le attività e professioni sanitarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette ad attuare la volontà espressa dal paziente di praticare il trattamento sanitario di cui alla presente legge.