Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Obiezione di coscienza)
1. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle attività e procedure finalizzate a praticare l'eutanasia di cui alla presente legge, quando sollevi obiezione di coscienza, mediante dichiarazione scritta.
2. La dichiarazione dell'obiettore può essere proposta e revocata in qualsiasi momento mediante comunicazione al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o della casa di cura, anche al direttore sanitario.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a praticare l'eutanasia, fatta eccezione per le attività di assistenza antecedenti e conseguenti all'intervento.
4. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte alle procedure o agli interventi finalizzati a praticare l'eutanasia previsti dalla presente legge.