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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.03.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
5.03.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obiezione di coscienza)

  1. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla pratica dell'eutanasia.
  2. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o a quelle in qualsiasi modo ad esse connesse.
  3. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o della casa di cura, anche al direttore sanitario o al Consiglio dell'ordine di appartenenza.
  4. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha proposta prende parte alle procedure o agli interventi finalizzati a praticare l'eutanasia prevista dalla presente legge.