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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.36.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
4.36.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il medico di medicina generale o il medico curante, con l'assistenza di uno psicologo, accertano, di volta in volta, la effettiva sussistenza di una manifestazione di volontà libera e consapevole, con particolare riferimento a eventuali condizioni di alterazioni di stato mentale, anche temporanee, o di carattere depressivo connesse alla patologia o di psicosi che possano averne condizionato la decisione.