Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il medico e l'appartenente al personale sanitario non è tenuto a partecipare ad alcun atto della procedura di morte volontaria medicalmente assistita, se in contrasto con la propria coscienza. Deve escludersi a seguito di ciò qualsiasi effetto pregiudizievole civile, penale, disciplinare, professionale, di progressione di carriera o di accesso a selezioni.