Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Nel caso in cui uno dei familiari di primo grado o del convivente della persona affetta da patologia irreversibile abbia da obiettare sulla consapevole, libera, esplicita ed informata richiesta di morte volontaria, non è possibile procedere a tale richiesta, demandando la decisione al comitato per l'etica della clinica di riferimento di comune accordo con la direzione sanitaria dell'Azienda Sanitaria Territoriale di riferimento.