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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.02.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obiezione di coscienza)

  1. Il medico di medicina generale o il medico che ha in cura la persona non è tenuto ad accogliere la richiesta di eutanasia quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.
  2. L'obiezione può essere proposta e revocata in qualsiasi momento con dichiarazione scritta.
  3. L'obiezione di coscienza esonera dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'eutanasia.