Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Obiezione di coscienza)
1. Il medico di medicina generale o il medico che ha in cura la persona non è tenuto ad accogliere la richiesta di eutanasia quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione.
2. L'obiezione può essere proposta e revocata in qualsiasi momento con dichiarazione scritta.
3. L'obiezione di coscienza esonera dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'eutanasia.