Al comma 1, dopo le parole: capace di prendere decisioni libere e consapevoli inserire le seguenti: , salvo il caso di richiesta da parte del fiduciario indicato secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 in caso di incapacità sopravvenuta dell'interessato,
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La richiesta può essere fatta dal fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 secondo le modalità previste dallo stesso articolo.;
dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)
1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alle parole «trattamenti sanitari» sono premesse le seguenti: «morte volontaria medicalmente assistita, nell'ipotesi in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni che la legge prevede,»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La richiesta di accesso alla morte volontaria medicalmente assistita deve essere chiara e inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione, con la quale il richiedente attesta di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani ad essa relativi. La conferma della richiesta da parte del fiduciario deve essere chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto».