Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Il coinvolgimento dell'interessato in un procedimento di fine vita ha luogo, anche ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 219 del 2017, quando la struttura sanitaria può garantire al paziente un'appropriata terapia del dolore a mezzo dell'erogazione delle prestazioni previste dalla legge 15 marzo 2010, n. 38.