Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Definizioni)
1. Al fine della presente legge si intende per:
a) morte volontaria medicalmente assistita, l'atto posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che prescrive o fornisce, su richiesta della persona in possesso dei requisiti, ogni supporto sanitario necessario per consentirle di porre fine alla propria vita in modo volontario, consapevole ed autonomo;
b) eutanasia, l'atto deliberato e posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che pone fine rapidamente e senza dolore alla vita di una persona in possesso dei requisiti e che ne abbia fatto richiesta in modo volontario, consapevole ed autonomo, con lo scopo di evitargli sofferenze che non possono essere alleviate e ritenute insostenibili.