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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.1.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Al fine della presente legge si intende per:

   a) morte volontaria medicalmente assistita, l'atto posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che prescrive o fornisce, su richiesta della persona in possesso dei requisiti, ogni supporto sanitario necessario per consentirle di porre fine alla propria vita in modo volontario, consapevole ed autonomo;

   b) eutanasia, l'atto deliberato e posto in essere da un medico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che pone fine rapidamente e senza dolore alla vita di una persona in possesso dei requisiti e che ne abbia fatto richiesta in modo volontario, consapevole ed autonomo, con lo scopo di evitargli sofferenze che non possono essere alleviate e ritenute insostenibili.