Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per i fini di cui al comma 1, le strutture sanitarie operano nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.