Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la facoltà di ogni persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere l'assistenza medica necessaria, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
2. Allo stesso modo, definisce i doveri del personale sanitario preposto all'assistenza di queste persone, definendone il quadro di azione e regolandone gli obblighi. Stabilisce infine i vincoli delle amministrazioni e delle istituzioni interessate a garantire il corretto esercizio del diritto riconosciuto dalla presente legge.