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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 2

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge disciplina la facoltà di ogni persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere l'assistenza medica necessaria, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
  2. Allo stesso modo, definisce i doveri del personale sanitario preposto all'assistenza di queste persone, definendone il quadro di azione e regolandone gli obblighi. Stabilisce infine i vincoli delle amministrazioni e delle istituzioni interessate a garantire il corretto esercizio del diritto riconosciuto dalla presente legge.