Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, quantificati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'Articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.