Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.