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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.24. in Assemblea riferita al C. 2-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2022  [ apri ]
8.24.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. All'articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Salvo quanto previsto nei precedenti commi, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque compia atti, commissivi od omissivi, di mera esecuzione della volontà suicidaria di persona maggiorenne, legalmente e naturalmente capace di intendere e di volere affetta da condizione clinica o patologia irreversibile, che non siano di natura psichiatrica o psicologica, e tenuta in vita per mezzo di strumenti di sostegno vitale, tali da procurare sofferenza o dolore manifesti, insostenibili ed intollerabili, la quale abbia manifestato e confermato tale volontà direttamente ed univocamente con dichiarazioni, espressioni o comportamenti in un momento immediatamente antecedente al compimento degli atti di esecuzione di cui sopra».