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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.0103. in Assemblea riferita al C. 2-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2022  [ apri ]
8.0103.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Cure palliative e terapia del dolore)

  1. Al fine di garantire il consolidamento e l'ulteriore sviluppo delle reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 100 milioni euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.