stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.74. in Assemblea riferita al C. 2-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2022  [ apri ]
5.74.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il Comitato passi all'esame del merito, esso verifica in capo al paziente, dandone atto nel verbale:

   a) l'avvenuta effettiva assistenza con cure ex legge 15 marzo 2010, n. 38, ovvero il cosciente rifiuto delle stesse;

   b) l'irreversibilità della patologia;

   c) il mantenimento in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale;

   d) le condizioni di eccezionale sofferenza;

   e) la presenza di condizioni di particolare vulnerabilità del soggetto, esplicitando su tale aspetto le ritenute ragioni per cui la volontà non sarebbe condizionata da tali condizioni;

   f) la capacità di autodeterminarsi;

   g) il carattere libero e informato della scelta espressa;

   h) la corretta rappresentazione di una relazione di cura ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 219 del 2017;

   i) l'espressione del consenso sia in merito alla scelta, sia alle modalità cui verrebbe arrecata la morte, ai sensi degli articoli n. 4 e 5 della legge n. 219 del 2017;

   l) le modalità di esecuzione, attestando che le stesse non danno corso ad abusi in danno di persone vulnerabili, garantiscono la dignità del paziente ed evitano al medesimo sofferenze.