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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.19. in Assemblea riferita al C. 2-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2022  [ apri ]
2.19.
(nonsegnalato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. La presente legge disciplina le condizioni per addivenire alle ipotesi di cui al precedente comma, la disciplina del relativo processo medicalizzato, le modalità per l'inclusione di tale processo nel quadro della relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il controllo ex ante sull'effettiva sussistenza della capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta espressa e dell'irreversibilità della patologia originante la scelta, le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l'aiuto del Servizio Sanitario Nazionale, cui è riconosciuta la riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti, il coinvolgimento in un percorso di cure palliative quale pre-requisito della scelta, nonché il diritto al rispetto della coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura.