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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1973

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2020  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regole per la realizzazione di infrastrutture di ricarica in aree ed edifici pubblici e privati)

  1. Al comma 7 dell'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'installazione, la realizzazione e l'utilizzo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici realizzate all'interno di aree ed edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica e su strade private non aperte all'uso pubblico sono regolati da provvedimenti amministrativi dei comuni, emanati nel rispetto di un Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto entro il 31 marzo 2021, in modo da assicurare regole uniformi su tutto il territorio nazionale e procedure ed adempimenti amministrativi rapidi e semplificati per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici di cui al comma 2, lettere a) e b)».