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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1973

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2020  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Cabina di Regia delle Infrastrutture per la Mobilità Elettrica – CRIME)

  1. Al fine di assicurare un'adeguata dotazione e una distribuzione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Cabina di Regia delle Infrastrutture per la Mobilità Elettrica, di seguito denominata CRIME.
  2. La CRIME, a cui partecipa un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e un rappresentante della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha il compito di rilevare la localizzazione e l'effettiva attivazione sul territorio nazionale delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica esistenti e da realizzare sulla base dei titoli edilizi rilasciati. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la CRIME si avvale delle risorse umane e tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e può richiedere la collaborazione delle amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli edilizi. Il supporto logistico, organizzativo ed informatico è svolto da un'apposita segreteria istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.