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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.7. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1973

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2020  [ apri ]
1.7.

  Al comma 1 capoverso Art. 16-quater, dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta alle regioni, ai comuni ed alle aziende di trasporto pubblico locale, nonché ad operatori privati del settore dei trasporti per le spese documentate sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 per l'acquisto in Italia di minibus ed autobus nuovi di fabbrica, alimentati esclusivamente ad energia elettrica e destinati al rinnovo del parco mezzi. Tale detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è, altresì, cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.