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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.6. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1973

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2020  [ apri ]
1.6.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-quater, comma 2, dopo le parole: delle spese sostenute inserire le seguenti: fino ad un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto avente diritto alla detrazione può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal venditore del veicolo nuovo di fabbrica di cui al comma 1 e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il venditore del veicolo ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.