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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
3.03.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo in materia di accentramento dei giudizi riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 6 luglio 1975, n. 354, per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste)

  1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dei giudizi riguardanti i detenuti o gli internati sottoposti al regime previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della Legge 6 luglio 1975, n. 354, per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) accentrare le decisioni del magistrato e del tribunale di sorveglianza riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 6 luglio 1975, n. 354, per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, presso il Tribunale di sorveglianza di Roma con un contestuale adeguamento della pianta organica;

   b) prevedere la competenza del Tribunale di sorveglianza per le decisioni relative alle modalità esecutive del regime differenziato previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 6 luglio 1975, n. 354, nonché per il provvedimento di differimento dell'esecuzione delle pene detentive nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 684 del codice di procedura penale;

   c) prevedere che i procedimenti di cui alla lettera a), sia prevista anche la partecipazione facoltativa all'udienza del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

   d) prevedere che la competenza in merito alle impugnazioni dei procedimenti di cui alla lettera a) sia altresì del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

  2. I decreti legislativi previsti dall'articolo 2 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
  3. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.