Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:
«Art. 4-ter. – (Scioglimento del cumulo) – 1. La pena o la frazione di pena relativa a uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis si considera separatamente ed espiata per prima, quando ne derivano effetti favorevoli al condannato. Non è tuttavia computata la pena o la frazione di pena espiata prima della commissione del reato».