stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.99. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.99.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

   «Art. 4-ter. – (Scioglimento del cumulo) – 1. La pena o la frazione di pena relativa a uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis si considera separatamente ed espiata per prima, quando ne derivano effetti favorevoli al condannato. Non è tuttavia computata la pena o la frazione di pena espiata prima della commissione del reato».