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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.97. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.97.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 2, dopo le parole: «in relazione al luogo di detenzione del condannato» sono inserite le seguenti: «e acquisito il parere del procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dei commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, in relazione al distretto ove è stata pronunciata la condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto» sono sostituite con le seguenti: «Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Le informazioni e i pareri previsti dal presente comma devono essere resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta e devono contenere elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei condannati o internati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Il termine può essere prorogato, in ragione della complessità degli accertamenti, per ulteriori quindici giorni. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste».