Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
01) al primo periodo del comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «solo» è soppressa;
b) le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):
sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, ove sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice valuti il sicuro ravvedimento del condannato, apprezzati il percorso di reinserimento, i progressi risocializzanti raggiunti dal momento della condanna, l'adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento, escludendo l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e l'assenza del pericolo di un loro ripristino»;
dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis). Il comma 1-ter è soppresso.