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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.87. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.87.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, purché sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice di sorveglianza accerti l'effettivo ravvedimento dell'interessato, desunto dalla sua valutazione critica della precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e dal suo contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in modo da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è stato commesso e l'assenza del pericolo di un loro ripristino».