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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.82. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.82.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al comma 1 la parola: «solo» è soppressa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale purché oltre alla regolare condotta carceraria e alla positiva partecipazione al percorso trattamentale rieducativo, dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento e prospettino congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano al giudice di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia l'assenza del pericolo di un loro ripristino.».