Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I benefici di cui al comma 1 possono essere comunque concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.