Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Tale termine è di sessanta giorni per i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis. I citati termini, di cui ai periodi precedenti, sono prorogabili rispettivamente a sessanta e a novanta giorni qualora le autorità indicate al primo comma comunichino al giudice la sussistenza di particolari esigenze istruttorie relative al mantenimento di collegamenti con organizzazioni operanti in ambiti diversi da quelle già noti ovvero extranazionali. Ove richiesta, la proroga dei termini di cui al precedente periodo, opera automaticamente e non è rinnovabile.