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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.32. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1951

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/12/2021  [ apri ]
1.32.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Ulteriori elementi valutativi o a riscontro possono essere acquisiti autonomamente dal giudice presso il Procuratore nazionale antimafia o antiterrorismo o presso le direzioni distrettuali antimafia competenti. Ai fini della concessione o del diniego dei benefici di cui al precedente comma 1 sono altresì valutabili dal giudice: a) la sopravvenienza, la gravità e la natura di nuove incriminazioni; b) la sussistenza di concrete e non meramente simboliche condotte riparatorie, anche di natura non economica, nei confronti di persone o comunità locali vittime di reato; c) aver fornito indicazioni idonee alla identificazione di persone fisiche o giuridiche, o di reti e metodologie utilizzate, anche da organizzazioni diverse da quella di appartenenza, per riciclare, occultare, esportare o reimpiegare proventi economici di natura illecita, o al sequestro e confisca di disponibilità mobiliari, immobiliari o finanziarie frutto di attività illecite; d) altri elementi di valutazione acquisiti in procedimenti riferibili a terzi anche se non ancora pervenuti a sentenza definitiva.